di Redazione | 10 Gennaio 2023
In seguito alla pubblicazione di due articoli su Salento Informa, che evidenziavano carenze nel funzionamento degli autovelox di Salice Salentino, abbiamo ricevuto un comunicato congiunto del Comando di Polizia Locale e del Comune di Salice Salentino, che riporta testualmente:
L’Amministrazione comunale e il Comando di Polizia Locale colgono l’invito offerto dall’articolo pubblicato l’7 u.s. su salentoinforma, per fare delle precisazioni su alcune inesattezze a cui è doveroso rispondere al fine di evitare un’ informazione approssimata e dannosa su un argomento che riguarda i cittadini e il loro rapporto con le Istituzioni.
Iniziamo dalla mancanza di omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità denominato “Scout Speed”.
Prima di tutto ci preme sottolineare che il MISE (già Ministero dello Sviluppo Economico oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) non è l’ente competente al rilascio di omologazioni che riguardano il trasporto stradale, bensì il MIT – (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) che ha un dipartimento specifico. Lo stesso MIT in una circolare n. 8176 dell’11.11.2020, indirizzata a tutti le figure interessate (enti proprietari e gestori di strade e autostrade, produttori e utilizzatori di dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale, Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali, Servizio Polizia Stradale), dichiara in modo inequivocabile l’equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione
stradale e conseguente equivalenza della validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori.
La Circolare recita: “L’art.192 del Regolamento di esecuzione, al comma 1, nel definire la procedura da osservare per l’ottenimento dell’autorizzazione alla
commercializzazione del prodotto, precisando che “Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione …”, manifesta così la perfetta equivalenza dei due termini. In generale le procedure tipo per l’omologazione/approvazione di dispositivi/sistemi di rilevazione d’infrazioni, previste dal richiamato art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada e regolate dall’art. 192 del citato Regolamento, si basano su un’istruttoria tecnico-amministrativa, identica sia per l’omologazione sia per l’approvazione, svolta da questo Ufficio, tesa a valutare la validità, l’efficacia e l’efficienza del prodotto e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell’esame.”
I dati inseriti nel verbale, riguardanti la matricola del dispositivo e il decreto di omologazione/approvazione sono elementi sufficienti all’identificazione
dell’apparecchio, mentre ditta costruttrice e anno di costruzioni sono contenuti sul decreto di omologazione/approvazione. Altra inesattezza riguarda la genericità del certificato di taratura del dispositivo. Questa informazione non ha alcun fondamento è palesemente fuorviante perché il numero del certificato di taratura contiene la sigla “LAT105” che identifica in modo univoco il numero di accreditamento del laboratorio metrologico presso ACCREDIA – Ente Italiano di ACCREDITAMENTO. E’ sufficiente fare una semplice ricerca su un motore di ricerca con la parola chiave “LAT105” e verificare sia il regolare accreditamento del laboratorio metrologico che scaricare tutte le certificazioni depositate.
Nella notizia pubblicata si richiama impropriamente l’art. 25 della Legge 120/2010. Infatti, al comma 2) si può evincere che la presegnalazione di un chilometro è imposta alle postazioni di controllo a distanza – ossia a quelle postazioni fisse non sorvegliate. Il dispositivo ScoutSpeed, che è un dispositivo mobile, non è soggetto a questo articolo poiché l’agente accertatore risulta essere fisicamente presente nell’autovettura durante l’attività di accertamento.
In merito al noleggio dell’autovettura e alla sua presegnalazione bisogna far riferimento alla circolare n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017 (detta Direttiva Minniti).
Questa circolare raccoglie in un unico testo tutte le modalità d’uso dei dispositivi di rilevamento della velocità e regolamenta la possibilità di noleggio, i servizi accessorie la presegnaletica.
Nel caso specifico del dispositivo Scout Speed prevede al punto 7.4, la non obbligatorietà della presegnalazione quando il dispositivo opera in modalità dinamica (ovvero in movimento).
Nonostante la normativa vigente permetta questa modalità di rilevamento, questa Polizia Locale ha disposto una presegnalazione fissa su tutto il tratto di strada oggetto di rilevamento, ripetendo la segnaletica ad ogni intersezione e dotando l’autovettura di segnaletica luminosa bifacciale con scritta “Controllo elettronico della velocità” al fine di rendere visibile l’auto che in quel momento sta svolgendo attività di accertamento.
Inoltre lo stesso Comando pubblica regolarmente un calendario delle attività, indicando puntualmente il luogo, la data e l’ora delle attività di accertamento, oltre ad informare preventivamente le Autorità competenti ( Prefettura, Polizia Stradale, ANAS e il locale Comando Stazione Carabinieri).
Sempre nel merito della visibilità dell’autovettura, la circolare del Ministero degli Interni n.300/A/1786/18/144/5/20/3 del 06/03/2018, definisce il corretto uso del dispositivo chiarendo due punti:
– la possibilità di noleggiare le apparecchiature in locazione o leasing;
– la possibilità, in mancanza di tale obbligo, di operare senza la livrea dell’organo di polizia procedente;
Sulla base di quanto detto, nonostante non vi sia l’obbligo di mostrare la livrea della Polizia Locale, si procede con fasce magnetiche con scritta “Polizia Locale” al fine di mostrare agli avventori l’organo accertatore, seppur non perfettamente conforme alla livrea Regionale come da Regolamento Puglia n. 37/2011 art. 12
In merito all’obbligatorietà del decreto prefettizio, si cita testualmente la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile – Sottosezione 2 – n. 5610 dell’08/03/2018 che dichiara: “L’impugnata sentenza, nel riformare la decisione del Giudice di prime cure, ha ritenuto infondati i motivi di doglianza (mancata inclusione del tratto di strada in cui si sarebbe verificata l’infrazione nel Decreto Prefettizio, con conseguente invalidità della contestazione non immediata) posti a base dell’opposizione al verbale di contestazione. In particolare la gravata decisione, conformandosi a noti principi già enunciati da questa Corte (Cass. n.ri 376 e 17905 del 2008) ha espressamente e correttamente escluso finanche la necessità dell’inserimento del tratto stradale nell’apposito decreto prefettizio, essendo quest’ultimo necessario solo ove la violazione al C.d.S. avviene attraverso l’utilizzazione di apparecchiature di
rilevamento “a distanza” e non invece – come nella fattispecie – con l’utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia.”
La sentenza ribadisce che l’obbligatorietà del decreto prefettizio è prevista solo nei casi di dispositivi di rilevamento della velocità a distanza – ossia quelle postazioni fisse non sorvegliate dall’organo accertatore.
L’apparecchiatura permette il rilevamento della velocità della pattuglia. Questa informazione seppur presente, non rappresenta un dato necessario per la conformità del verbale di accertamento. All’art. 383 del Codice della Strada (DPR 495/92) sono definiti le informazioni necessarie per la validità di un verbale di accertamento.
Per esempio dati essenziali sono: indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta. Nel testo non si fa nessuna menzione
dell’obbligatorietà di inserimento della velocità di pattuglia sia nel verbale che nei fotogrammi. L’informazione della velocità della pattuglia seppur oscurata, in quanto non necessaria per la conformità del verbale, risulta registrata in un file contenente i metadati dell’infrazione e disponibili alle autorità competenti ai controlli.
Per quanto riguarda le omissioni di dati nel verbale, l’articolo non fa riferimento a nessuna informazione prevista dal su citato articolo, pertanto ritiene senza alcun fondamento il riferimento all’omissioni di dati sul verbale, considerato che lo stesso risulta essere conforme al modello VI. 1 Allegato previsto dal CdS.
Il confronto tra cittadini e amministrazione è fondamentale per la crescita culturale e civica di una comunità, pertanto questa Amministrazione comunale sarà
sempre disponibile a un confronto basato sul rispetto reciproco dei ruoli e scevro da sterili polemiche e falsi allarmismi che nel caso in discussione potrebbero addirittura incoraggiare comportamenti dannosi per la sicurezza della circolazione stradale.
Salento Informa andrà in fondo alla questione, verificando quanto detto dal Comando di Polizia Locale. Preme sottolineare che, lungi dall’incoraggiare comportamenti dannosi per la sicurezza della circolazione stradale, l’obiettivo del focus di Salento Informa sulla faccenda è la necessità che vengano rispettate le regole della strada e, allo stesso tempo e con il medesimo rigore, anche le modalità con cui si vigila su tali regole.
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Purtroppo è così. Anche mio marito ha fatto ricorso al Giudice tramite un avvocato di Guagnano che preferisco non fare il nome è il risultato è stato che oltre la multa di quasi 200 euro ha pagato anche 43 euro di deposito di cancelleria. Oltre al danno anche la beffa.