di Redazione | 12 Gennaio 2023
Nell’ apprendere, con piacere, che la nostra segnalazione abbia portato ad un comunicato stampa da parte del Comune di Salice Salentino di concerto con il Comando di Polizia Locale, ci corre l’obbligo di sottolineare quanto, nel comunicato in questione, pare deviare dal fondamento giuridico nei termini di legge e di giurisprudenza.
Riguardo alla problematica ormai comune a tutti gli autovelox, circa le procedure di APPROVAZIONE O OMOLOGAZIONE che, per il Comando di Polizia Locale di Salice Salentino sono procedure equivalenti, è importante evidenziare che si tratta, in verità di due procedure ben distinte e separate, con alla base due istruttorie diverse rivolte a due Enti diversi, ossia MIT per l’approvazione, e MISE per l’omologazione.
La differenza tra tali procedimenti è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il procedimento di omologazione esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il procedimento di approvazione mancano tali riferimenti. Benché il MIT, con apposita circolare, sostenga che le due procedure sono equivalenti, è comunque opportuno attenersi alle leggi ed alle sentenze che sovrastano le circolari ministeriali.
Prima, in ordine di tempo, è la sentenza n. 119/2021 del Giudice di Pace di Belluno che entra nel merito anche della Circolare del MIT di cui sopra per contestarne il contenuto. Lo stesso Giudice richiama l’art. 142, comma 6, c.d.s., che espressamente considera fonti di prova, per la determinazione dell’ osservanza dei limiti di velocità, le risultanze di “apparecchiature debitamente omologate”.
La distinzione tra approvazione e omologazione, si legge nel provvedimento, appare agevolmente individuabile nell’art. 192 reg. att. CdS, nonostante la norma non specifichi in modo chiaro le singole ipotesi in cui sia richiesto l’uno o l’altro. “Certo è che non possono essere considerati la stessa cosa” afferma il giudice “altrimenti non vi sarebbe stata la ragione di due differenti menzioni”.
Da quanto detto finora, dunque, non può non sorgere una certa perplessità sulla terminologia adottata da parte del Comando di Polizia Locale di Salice Salentino nella stesura dei verbali, che predilige la dicitura “omologazione” al posto di “approvazione”, nonostante lo Scout Speed sia, in verità, in possesso di Decreto di Approvazione rilasciato dal MIT.
Il Comune di Salice Salentino, inoltre, parla di inesattezza circa la contestazione generica da noi asserita riguardo al certificato di taratura del dispositivo. Prosegue affermando che la suddetta nostra affermazione non avrebbe alcun fondamento ed è palesemente fuorviante perché’ sarebbe presente numero del certificato di taratura contenente la sigla “LAT 105” che identificherebbe in modo univoco l’accreditamento.
Per dovere di verità, è opportuno chiarire che, in sede di ricorso al Prefetto, non viene messo assolutamente in dubbio l’eventuale accreditamento della struttura che ha effettuato la taratura. L’opposizione al verbale è stata conseguenza del diniego all’accesso agli atti con cui veniva richiesto di avere visione/copia anche del suddetto certificato, unitamente a quello di verifica di funzionalità post taratura. Ad oggi, nulla ci è stato concesso visionare. Forse con le ulteriori istanze di accesso, verrà concesso.
LEGGE 120/2010 ART. 25 COMMA 2
Sempre nel comunicato stampa, viene riportato che la notizia pubblicata richiama impropriamente l’art. 25 della legge 120/2010.
Il Comando sostiene che la presegnalazione di un chilometro è imposta alle postazioni di controllo a distanza, ossia a quelle postazioni fisse non sorvegliate. A loro dire, il dispositivo Scout Speed non è soggetto a tale norma.
L’art. 25 coma 2 della legge 120/2010, tuttavia, impone agli Organi di Polizia Stradale, fuori dai centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità.
Come ben si nota, la norma non applica distinzione tra rilevatori fissi e rilevatori mobili. Ne consegue, pertanto, che, anche se presenti vari segnali indicanti il limite di velocità in ambedue i sensi di marcia di competenza del Comune di Salice Salentino, essendo gli stessi posizionati tra loro a meno di un chilometro l’uno dall’altro, nessun rilievo di velocità può essere effettuato su quel tratto di strada in quanto non conforme ed in contrasto con la suddetta norma.
A sostegno di quanto asserito, si cita la sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli –
Avv. Franco Longo n. 261/2022, depositata il 02/02/2022, con la quale viene annullato verbale elevato dal Comando P.L. di Sannicola con strumentazione Scout Speed, per violazione dell’art. 25 comma 2 della Legge 120/20120.
Inoltre, nel nostro caso, si ribadisce che tutto il tratto in questione di competenza del Comune di Salice Salentino, in ambo i sensi di marcia, è privo di banchina della larghezza minima di un metro e di piazzola di sosta, così come da normativa vigente.
Riguardo la replica circa il noleggio dell’auto e al non obbligo di presegnalazione quando il dispositivo opera in modalità dinamica, è doveroso porre all’attenzione del Comando di Polizia Locale che, con sentenza di Cassazione Civile n. 29595/2021, l’obbligo di presegnalazione opera per tutti i velocimetri montati sui veicoli in movimento capaci di funzionare in modalità dinamica. Quindi la presegnalazione è un obbligo e non una concessione come la si vuole far passare. Per quanto concerne, poi, il noleggio dell’auto con relativa dotazione di segnalazione luminosa bifacciale di avviso di Controllo Elettronico della Velocità, ribadiamo quanto già inserito in Ricorso al Prefetto di Lecce. L’auto noleggiata non è allestita come da Regolamento Regione Puglia n. 37/2021 – art. 12 ed i segnali luminosi montati risultano essere non funzionanti e spenti. Si è provveduto ad allegare foto a sostegno di quanto asserito. Il riferimento nel comunicato del rispetto della Circolare del Ministero degli Interni del 2018, risulta superata dalle sentenze già sopra citate, le quali stabiliscono l’obbligo di presegnalazione con cartellonistica e di utilizzo di auto di servizio con avviso di rilevamento in corso. Ne consegue che l’auto debba necessariamente essere allestita e identificabile nel rispetto della norma regionale di cui sopra nonché con i segnalatori luminosi attivi e funzionanti.
Riguardo a quanto asserito nel comunicato circa la possibilità del servizio di rilevazione velocità con contestazione differita anche in mancanza di decreto prefettizio, preme evidenziare che il rilievo può sicuramente essere effettuato, ma necessita della contestazione immediata. Costituisce principio ormai consolidato che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti il superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox”, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e che non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile. ( Giudice di Pace Città della Pieve sentenza n. 10/2020; Giudice di Pace di Pinerolo sentenza n.262 del 30 Agosto 2022; Cassazione sentenza n. 23551 del 27 Ottobre 2020; Cassazione sentenza n. 776 del 19 Gennaio 2021; Cassazione sentenza n. 10918 del 26 Aprile 2021; Cassazione Ordinaria sentenza n. 2522 del 17 Settembre 2021)
Riguardo all’analisi riportata nel comunicato circa la mancata indicazione della velocità della pattuglia non riportata nei verbali e della conformità dello stesso al modello VI. 1 Allegato previsto dal CdS, preme chiarire alcuni punti.
Il punto sul quale avevamo intenzione di porre rilievo, mediante il supporto del file fotografico delle infrazioni è che, sebbene l’autovelox disponga degli ausili di rilevazione velocità auto servizio (oltre che l’identificativo pattuglia con la targa dell’auto di servizio e l’identificativo degli operatori impegnati nel rilievo), tali funzioni non sono visibili in quanto nel Comunicato si dichiara che sono state oscurate.
Nel verbale è dichiarato e sottoscritto da parte dell’agente accertatore che è stato verificato il corretto funzionamento dell’apparecchiatura prima della messa in uso. Ma, di copia di detta certificazione richiesta, non ci è stata data possibilità di visione. Riguardo alla mancata attivazione o oscuramento di alcune funzioni, quella che a nostro parere è fondamentale è la velocità pattuglia.
Difatti lo Scout Speed è in grado di calcolare la velocità del veicolo in transito in funzione della velocità dell’auto su cui si trova l’apparecchio. Essendo due autovetture in movimento, se non si è a conoscenza della velocità del mezzo dì servizio, come può darsi per certa la velocità dell’auto oggetto di rilevazione?
In conclusione, accogliamo di buon grado l’invito riportato nel comunicato di reciproca collaborazione tra amministrazioni e cittadini, e rivolgiamo un invito tramite la redazione di Salento Informa, di incontro tra le parti, anche in presenza delle testate giornalistiche interessate dal comunicato, al fine di poter avere visione della documentazione dello Scout Speed e poter discutere degli ulteriori punti in discussione.
Nel frattempo invitiamo il Sindaco ed il Comandante a dar corso alla sospensione del servizio di rilevamento, così come fatto dal Sindaco di Asola o a bandirlo totalmente come fatto dal Sindaco di Acquanegra.
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Scusate ma trovo veramente sterile questa colloquio. Perchè invece non guardiamo nel nostro orticello, tipo le macchine che entrano sfrecciando dalla Campi zona Eurospin, più volte io stesso ho rischiato di essere messo sotto. Non parliamo poi dei parcheggi selvaggi su via provinciale o in via Vittorio Veneto nei pressi del bar Alex. Signori guardiamo nel nostro orticello per poi poter criticare quello del vicino.