di Donatello Alessio | 26 Gennaio 2018
Nel calcolo dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE), con la nuova modulistica è necessario indicare anche la ricchezza espressa dall’impresa esercitata. Perciò oggi è necessario dichiarare:
Dunque, in presenza di quote in società capitali (Srl e SpA), la quota da indicare ai fini ISEE della ricchezza mobiliare è pari alla quota sul patrimonio netto della società stessa ottenuto per differenza delle due macro-categorie di bilancio:
Concetto estremamente semplificato ma utile a comprendere come si determina il patrimonio netto di cui considerare la percentuale di possesso della quota societaria.
In tal caso, infatti, le istruzioni ministeriali ISEE parlano “… di valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU.” Ossia, frazione di patrimonio netto indicato in bilancio di esercizio composto da Attivo, Passivo e Patrimonio netto (appunto e per differenza dei primi due).
Lo stesso ragionamento vale anche per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria.
Il problema sorge nel caso di ditta individuale o società di persone in contabilità semplificata (fatturato sotto i 400.000 euro se di servizi ovvero sotto i 700.000 euro per le altre attività e senza perciò bilancio). In tal caso, le istruzioni ministeriali stabiliscono che il patrimonio netto si debba calcolare come somma del:
Ed è proprio questo l’errore di calcolo. La somma dei suddetti valori esprime (in maniera molto grossolana) il patrimonio lordo e non certo il patrimonio netto da prendere a base del calcolo dell’ISEE.
Infatti, quello calcolato secondo le istruzioni ministeriali è (circa) l’attivo circolante lordo quale concorrente nel calcolo del patrimonio netto. Manca infatti la considerazione di: crediti, cassa contanti/assegni, debiti, accantonamenti, finanziamenti, ecc.
Qualora si volesse semplificare anche il calcolo – trattandosi di contabilità semplificata – è necessario far riferimento, alla differenza tra:
Il criterio di calcolo penalizza le imprese in contabilità semplificata poiché il calcolo del patrimonio netto aziendale esclude i debiti del passivo circolante nonché i debiti a medio/lungo termine diversi da quelli contratti per le immobilizzazioni.
Perciò, ad esempio, se acquisto un’attrezzatura con un prestito a breve, oggi ai fini ISEE riporto solo il valore dell’attrezzatura senza considerare il relativo prestito. Ma il valore effettivo che esprime ricchezza netta è dato dalla differenza dei due importi.
Inoltre, il criterio di calcolo previsto dalle istruzioni ministeriali appare discriminante rispetto alle attività professionali. Infatti, le istruzioni si riferiscono alle imprese individuali escludendo, di fatto, i professionisti dall’obbligo di indicare (tra i valori mobiliari) il patrimonio netto dell’attività professionale.
In sostanza, un dentista con attrezzature del valore netto di 100.000 euro non è tenuto a dichiarare nulla poiché non si può qualificare come impresa. Mentre, per un artigiano, le attrezzature dello stesso valore costituiscono “patrimonio netto” da dichiarare.
E’ evidente che un intervento legislativo non può tardare oltre.
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Ma se non è intervenuto il legislatore, come si deve agire?
Alcuni CAF del Nord Italia hanno pubblicato tra i documenti necessari ai fini Isee 2018 per chi é titolare di impresa a contabilità semplificata, anche il dato relativo alle rimanenze finali.
salve, novità su come agire per valorizzare i finanziamenti a breve per l’acquisto di beni e attrezzature ai fini isee?
Ho alcuni capannoni agricoli ,sono un imprenditore agricolo ho letto che i capannoni non vanno computati nel mod isee, è vero