di Donatello Alessio | 26 Gennaio 2018
Tutti i cittadini italiani portano in dichiarazione fiscale ogni reddito prodotto anche se di provenienza estera. E’ ciò perché vale il principio della “tassazione universale” dettato dall’art. 3 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi – DPR nr. 917/86). In sostanza, si tassano in Italia tutti i redditi prodotti da ogni cittadino italiano anche se prodotti in altri Paesi.
Secondo la norma, si considerano residenti in Italia i cittadini che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 se anno bisestile), sono iscritti all’anagrafe della popolazione residente oppure hanno nel territorio nazionale il domicilio o la residenza a norma del codice civile.
Per evitare che il reddito estero venisse tassato due volte (Paese estero ed in Italia), la normativa consente di maturare un credito per le imposte eventualmente pagate all’estero. Perciò, il reddito subisce l’unico carico fiscale italiano.
Riguardo all’opportunità di trasferire la residenza all’estero, è bene ricordare che ciò si sostanzia con l’iscrizione all’AIRE ossia, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Questo deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal trasferimento di residenza al Consolato della circoscrizione di immigrazione. L’omissione dell’obbligo implica il trattamento del contribuente come se fosse ancora residente italiano.
Infine, ai fini fiscali, la residenza all’estero deve essere effettiva per cui non è sufficiente la sola iscrizione all’AIRE. E’ necessario anche dimostrare di aver trasferito all’estero anche il centro degli affari e degli interessi, non solo economici, ma anche morali e familiari.
Riguardo alle pensioni estere erogate a pensionati italiani, esse sono, in linea generale, tassate in Italia. Ma anche in questi casi, trovano applicazione le Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali.
E’ importante, a questo punto, distinguere la natura delle pensioni percepite:
In particolare, le pensioni pubbliche e private erogate dalla Svizzera ad italiani residenti in Italia, sono tassate solo in Italia. Mentre, le rendite corrisposte dall’Assicurazione per la vecchia e per i superstiti (rendite AVS) o le rendite SUVA sono tassate definitivamente solo in Svizzera per cui non vanno dichiarate in Italia.
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